STATUTO
CENTRO METEOROLOGICO LOMBARDO ETS
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
1. E’ costituito un Ente del Terzo Settore avente la seguente denominazione: “Centro Meteorologico Lombardo”, in breve “CML”, di seguito indicato come “Associazione”.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi del Codice Civile, nei limiti della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.
L’acronimo “ETS” (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Il sito web ufficiale dell'Associazione è http://www.centrometeolombardo.com e rappresenta la sua sede operativa. Presso il sito indicato sono pubblicati i comunicati ufficiali, gli avvisi ai Soci e le convocazioni. La sede e il sito web potranno essere modificati da delibere del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria, fatto salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione ha sede legale nel comune di Sedriano (MI), in Via Cristoforo Colombo n. 10. Essa opera nel territorio della Regione Lombardia e aree limitrofe, e, nel caso se ne verifichino le condizioni, intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo che, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sezioni o sedi secondarie anche in altri Comuni, in Italia e/o all’estero.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2 – CARATTERISTICHE GENERALI, FINALITÀ, SETTORI DI ATTIVITÀ
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’Art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. Essa opera nei seguenti settori:
a. lett. i) Art. 5 c. 1, del Codice del Terzo Settore, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
b. lett. d) Art. 5 c. 1, del Codice del Terzo Settore, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
3. Scopo sociale dell’Associazione è promuovere la conoscenza ed incentivare lo studio delle scienze della meteorologia e climatologia mediante l’attivazione di tutte le iniziative ritenute idonee, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:
a. Migliorare la conoscenza del clima e dei microclimi del territorio lombardo e delle aree geografiche limitrofe;
b. Elaborare previsioni meteorologiche per le suddette aree con incrementata precisione;
ART. 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, potrà svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività:
a. Installare e gestire centraline di rilevamento di dati meteorologici presso sedi private o pubbliche messe a disposizione dai Soci, dai collaboratori o dall’Associazione stessa;
b. Divulgare i dati raccolti, le proprie analisi e previsioni meteorologiche;
c. Organizzare convegni e, in generale, esercitare qualsiasi attività associativa, culturale, divulgativa, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi prefissati dall’Associazione.
d. Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. In particolare l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
a. Promuovere in ogni ambito, scolastico ed extra-scolastico, attività didattiche, iniziative di sensibilizzazione e manifestazioni per la formazione meteorologica;
b. Sensibilizzare alle predette tematiche non solo i cittadini, ma anche le istituzioni e tutti gli “interlocutori sociali”, dalla cultura all’ambiente, con i quali ricercare dialogo e collaborazione anche in forma di consulenze e servizi;
c. Favorire sinergie, anche stabili, tra i soggetti collettivi, enti e associazioni parimenti impegnati nella promozione della cultura scientifica meteo-climatologica;
d. Perseguire l’attività di ricerca scientifica meteo-climatologica;
e. Redigere pubblicazioni editoriali tecnico-divulgative in ambito meteo-climatologico.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in larga misura di volontariato dei propri associati o delle persone afferenti agli enti associati.
ART. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE
L’ Associazione può esercitare attività diverse da quelle interesse generale individuate nell’Art.3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’Art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.
ART. 5 – RACCOLTA FONDI
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può organizzare campagne di raccolta fondi, anche in forma pianificata e continuativa, attraverso svariate attività quali ad esempio, in via non esaustiva: merchandising, sponsorizzazioni e partnership, pubblicità sulle proprie pagine web, distribuzione di pubblicazioni cartacee e/o elettroniche. Tali iniziative s’intendono condotte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nei limiti di cui all’Art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
ART. 6 – REQUISITI E AMMISSIONE DEI SOCI
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di socio ordinario le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento e soddisfino i seguenti requisiti:
a. Siano già stati Collaboratori [*] dell’Associazione per un periodo continuativo di almeno dodici (12) mesi;
[*] sono definiti “Collaboratori” tutti coloro che, coordinati dall’Associazione, partecipino a titolo volontario, gratuito e continuativo al raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa come descritti nell’Art.2 del presente Statuto; la collaborazione è libera ed il Registro dei Collaboratori è mantenuto dal Segretario dell’Associazione.
b. Accettino il presente Statuto ed ogni eventuale regolamento interno.
2. L’ammissione dei soci ordinari avviene con domanda scritta degli stessi interessati da presentare al Consiglio Direttivo.
3. Il socio costituito in forma di società, o altra forma dotata di personalità giuridica, è rappresentato all'interno dell'Associazione dal proprio rappresentante legale o da altra persona appositamente delegata.
4. Possono essere soci altre associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.
5. I soci sono classificati nelle seguenti categorie:
a. soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell'Associazione;
b. soci ordinari: coloro che, avendo i requisiti sopra elencati al punto 1, vi aderiscano successivamente;
c. soci onorari: coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo. I soci onorari, in virtù del loro particolare status, sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale godendo comunque di elettorato attivo e passivo.
6. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
7. L’adesione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni, deve comunicare all’interessato la deliberazione con le specifiche motivazioni.
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha tempo 60 (sessanta) giorni per chiedere, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che l’Assemblea si pronunci a riguardo in occasione della prima convocazione utile. L’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
8. Ciascun associato di maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.
9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota sociale e con eventuali contributi finanziari utili allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
3. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto di:
a. Partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;
b. Presentare, se maggiorenne, la propria candidatura agli organi sociali;
c. Essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
d. Partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
e. Conoscere l’ordine del giorno delle assemblee;
f. Recedere in qualsiasi momento.
5. Gli associati hanno inoltre diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
a. Rispettare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b. Attivarsi, compatibilmente con le proprie possibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi associativi di cui all’Art. 2;
c. Versare la quota associativa secondo l’importo previsto, nei tempi e nelle modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo;
d. Evitare comportamenti che si pongano in conflitto con gli scopi prefissati dall’Associazione o che ne compromettano il buon nome;
e. Comunicare tempestivamente al Segretario dell’Associazione eventuali variazioni del proprio recapito, indirizzo e-mail e contatto telefonico ai fini delle comunicazioni dell’Associazione.
f. Consultare periodicamente il sito web ufficiale per prendere visione dei comunicati emessi nelle sezioni dedicate.
7. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di decesso, e non sono rivalutabili.
8. L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie ed è da considerarsi a tempo indeterminato, salvo che non si verifichi uno degli eventi previsti dall’articolo 8.
ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
1. La perdita della qualità di associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è prevista in caso di:
a) Recesso volontario. L’associato può in ogni momento recedere, senza oneri dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
b) Decadenza per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 150 (centocinquanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto.
c) Decadenza per decesso dell’associato;
d) Scioglimento dell’Associazione.
2. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere invece escluso dall’Associazione stessa per:
a) Persistenti violazioni degli obblighi statutari posti a carico degli Associati a norma dell’Art. 6, inadempimento degli obblighi regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
b) Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o che comporti indegnità o sfiducia da parte dell’Associazione;
c) Aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall’appellante, a cui deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate o di altre somme corrisposte all’Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 9 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
1. L’attività di volontariato è presentata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro neppure indirette ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
ART. 10 – ORGANI SOCIALI
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a. Il Consiglio Direttivo;
b. Il Presidente;
c. L’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
d. L’Assemblea dei soci;
e. Il Collegio dei Garanti.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l’Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
ART. 11 – ASSEMBLEA
1. L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, nell'assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età fra i presenti.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) soci, ovvero 5 (cinque) soci nel caso in cui l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che, acquistata tale qualifica, siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.
7. Per favorire al massimo la partecipazione degli associati alla decisione dell’Associazione, le riunioni si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza on-line, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. Che siano presenti, ancorché non nello stesso luogo, il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trova il Presidente;
b. Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Le candidature dei soci al Consiglio Direttivo, se in regola con la quota associativa, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo uscente entro 60 (sessanta) giorni dalla data entro la quale deve essere tenuta l’Assemblea.
ART. 12 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i propri associati;
b. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c. Approvare il rendiconto / bilancio di esercizio e la relazione di missione;
d. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
e. Ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
f. Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
g. Approvare eventuali variazioni dell’ammontare della quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
h. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell’Atto Costitutivo o dello Statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b. Deliberare in merito alla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento/liquidazione dell’Associazione.
3. Il Segretario dell’Associazione provvede a redigere il verbale dell’Assemblea e a pubblicarlo sul sito web ufficiale dell’Associazione entro 30 (trenta) giorni.
ART. 13. – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviato a mezzo di posta elettronica ai soci a cura della Presidenza.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora dell’adunanza e dovrà essere pubblicato sul sito web ufficiale dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione.
ART. 14 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria, convocata per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scioglimento dell’Associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
4. Le modifiche dello Statuto potranno essere discusse e deliberate solo se poste all’ordine del giorno; per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, in qualsiasi convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. E’ possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito regolamento che garantiscano l’accertamento e l’identità del socio.
11. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è pubblicato sul sito web dell’Associazione e conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti maggiorenni, da definirsi in numero dispari, di cui almeno 3 (tre) devono essere scelti tra i consiglieri uscenti, se presenti tra i candidati al rinnovo. I suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato pena l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
6. L’incarico di componente del Consiglio Direttivo si intende a titolo gratuito.
ART. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all’Assemblea.
b. Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c. Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d. Predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e. Predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
f. Stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e proporre eventuali variazioni di essa da sottoporre all’approvazione della prima Assemblea;
g. Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
h. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j. Deliberare in merito alla decadenza di soci;
k. Proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione di soci;
l. Eleggere il Presidente e Vice Presidente o più Vice Presidente;
m. Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario / Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non soci;
n. Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o. Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consenti dalle disponibilità previste dal bilancio;
p. Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e delle Assemblee;
q. Nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
r. Istituire comitati scientifici, anche attraverso membri esterni all’Associazione di comprovata esperienza, che forniscano il supporto tecnico / scientifico;
s. Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
t. Assumere ogni altra competenza e espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o alla legge, all’Assemblea o altro organo sociale.
ART. 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate attraverso cooptazione dello stesso Consiglio nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante e-mail o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. L’eventuale impossibilità a partecipare deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori e i Presidenti onorari, ove esistenti, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, nonché singoli soci invitati dal Presidente e/o singole persone, anch’esse invitate dal Presidente, la cui presenza può essere utile in relazione alle materie da trattare.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. E’ consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo anche in collegamento remoto audio-video.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all’uopo nominato, trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito web.
8. Tutti i partecipanti alle riunioni sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle delibere consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
ART. 18 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
a. Ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
b. Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
c. Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
d. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
e. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
g. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
ART. 19 – IL SEGRETARIO
1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.
ART.20 – IL TESORIERE
1. Il Tesoriere cura l’impiego delle risorse e dei fondi dell’Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l’obbligo di assistere e coordinare annualmente il Consiglio Direttivo nella redazione del rendiconto economico e finanziario e del preventivo dell’Associazione e di presentarlo all’Assemblea dei Soci. E’ nominato in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni.
ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, cioè al superamento delle soglie previste dall’Art. 30 del CTS (D.Lgs. 117/2017) nelle modalità sotto menzionate o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, Art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell’Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all’Art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
ART. 22 – COLLEGIO DEI GARANTI
1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplementi, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha compito di esaminare le controversie tra gli a associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.
ART. 23 – LIBRI SOCIALI
1. L’ Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a. Il libro degli associati;
b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e. Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione;
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 24 – RISORSE ECONOMICHE
1. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:
a. Quote sociali;
b. Contributi pubblici;
c. Contributi privati;
d. Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e. Rendite patrimoniali;
f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
g. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h. Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
i. Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 Art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impegno di messi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
j. Altre entrate espressamente previste dalla legge;
k. Eventuali proventi derivanti da attività diverse nel rispetto dei limiti disposti dalla legge o dai regolamenti.
ART. 25 – SCRITTURE CONTABILI
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’Art. 13 e Art. 87 del D.Lgs. n.117/2017.
ART. 26 – ESERCIZIO SOCIALE
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’Art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie; inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’Art. 14 del Codice di Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
ART. 27 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’Art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 28 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
ART. 29 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento, deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'Art. 14, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, previo parere dell’ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’Art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Qualora l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’Art. 9, comma 1, del D.Lgs117/2017.
ART. 30 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 2016/679 l’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.
ART. 31 – REGOLAMENTI INTERNI
Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, l’assemblea può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati.
ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.